1) Rischio amianto: pericolo esteso alla popolazione L’amianto rischia di diventare un concreto pericolo per la ’salute’ di intere popolazioni del pianeta (a causa delle fibre che possono essere inalate) e, in particolare, della nostra nazione, non più relegato ai lavoratori del settore, che iniziano negli ultimi anni a manifestare i sintomi di una malattia che ha periodi di incubazione anche di 45 anni, ma estesa anche ad intere popolazioni soggette al rischio di esposizioni non professionali e con una tutela risarcitoria, allo stato, apparentemente minore (sia per la mancanza di rendita o di trattamenti indennitari), sia per la diversa durata delle prescrizione (cinque anni extracontrattuale, dieci anni quella contrattuale), sia per la difficoltà di individuare a distanza di decenni, l’effettivo responsabile della malattia e la sua responsabilità.
A titolo esemplificativo va ravvisata la responsabilità dell’imprenditore ove: a) abbia omesso di effettuare il controllo periodico dell’esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell’aria; b) abbia provocato in luogo privato ma di comune uso emissioni di polveri di amianto nell’aria; c) non abbia provveduto a raccogliere, rimuovere e smaltire i residui delle lavorazioni; d) non abbia applicato rivestimenti idonei ad impedire il rilascio di fibre, senza avere progettato, programmato e sorvegliato le lavorazioni al fine di evitare emissioni di polvere di amianto; e) non abbia delimitato e contrassegnato con apposita segnaletica le aree ove era presente amianto in forma libera; f) abbia omesso di provvedere alla regolare e sistematica pulitura dei locali dell’impianto, effettuando asportazione di polvere a mezzo di aspiratori adeguati e mantenendo, invece, le strutture in amianto cemento dell’impianto in stato di degrado con diffusione generalizzata di residui di materiali; g) abbia mantenuto in varie zone dell’impianto, frequentate dai dipendenti, materiali in cemento armato molto friabili costituiti da amianto anfibolico senza avere limitato al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti,; h) non abbia trasportato e conservato in adeguati imballaggi chiusi i materiali polverosi che contengono amianto.
frequentista per tipi di evento, rivelati dalla legge statistica (e ancor più da generalizzazioni empiriche del senso comune o da rilevazioni epidemiologiche) impongano verifiche attente e puntuali sia della fondatezza scientifica che della specifica applicabilità nella fattispecie concreta”, tuttavia “nulla esclude che anch’essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio, condotto secondo le cadenze tipiche della più aggiornata criteriologia medico-legale, circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento” Le principali problematiche fanno riferimento al riconoscimento dell’esistenza del rapporto di causalità in relazione ad eventi lesivi che le regole di cautela non erano dirette ad evitare; con la conseguenza di addebitare all’datore di lavoro o amministratore l’evento a titolo di responsabilità oggettiva perché l’osservanza di quelle regole era diretta ad evitare un evento diverso.
Quanto al nesso di causalità tra esposizione alle polveri e morti per mesotelioma, il periodo di latenza del tumore al polmone può, ma non è scientificamente accertato, essere influenzato dal prolungamento dell’esposizione, potendosi ritenere provato che al prolungarsi dell’esposizione all’amianto si ha, con alta probabilità, l’accorciamento del periodo di latenza cioè della vita dell’individuo e potendosi dunque affermare in base ad una legge statistica basata su precisi riscontri epidemiologici relativi a tumori a causa esogena in genere e al cancro del polmone e al mesotelioma in particolare, che è altamente probabile che se le quantità di amianto cui erano stati esposti i lavoratori fosse stata molto diminuita o eliminata, l’evento morte di cui si tratta non si sarebbe verificato con le modalità concrete in cui si era allora verificato, ma sarebbe stato spostato in avanti In altri termini non può escludersi, in termini possibilistici, che la prosecuzione dell’esposizione all’amianto possa comportare, in via di alta probabilità, un accorciamento della vita dei lavoratori.
Fonte: www.altalex.com